Fondo per il sostegno alla transizione industriale: apertura sportello per presentazione domande

Il MIMIT comunica l’apertura dal 5 febbraio 2025 dello sportello per la presentazione delle domande per l’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 8 gennaio 2025).

Con una dotazione di 400 milioni di euro, a valere sulle risorse della Misura M1C2 – Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si aprirà il nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

 

L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica. Il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024, ha poi definito i termini e le modalità di presentazione delle domande. 

Dei fondi destinati alla misura, erogato nella forma del contributo a fondo perduto, il 40% verrà messo a disposizioni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre, nell’ambito di operatività del decreto e tenuto conto delle finalità connesse alla misura, una quota pari al 50% della somma sarà riservata alle imprese energivore.

 

Le agevolazioni potranno essere concesse a imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale che perseguono almeno una delle seguenti finalità:

  • una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024;

  • un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III dello stesso decreto.

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente.

I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato. I suddetti programmi, inoltre, devono rispettare il divieto di doppio finanziamento e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22, e alle relative schede tecniche applicabili.

 

Le imprese potranno presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da INVITALIA che, per conto del MIMIT, gestirà la misura e curerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.

INVITALIA pubblicherà sulla propria piattaforma lo schema per la compilazione delle domande e le indicazioni relative alla documentazione da allegare.

 

Fondo Est: per l’anno 2025 previste novità in materia di assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2025 per i soggetti che versano in condizioni di invalidità per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione

Il Fondo Est, Fondo di assistenza sanitaria integrativa Commercio Turismo Servizi e Settori affini, ha pubblicato le novità per gli iscritti per l’anno 2025 in materia di assistenza sanitaria integrativa. 
Dal 1° gennaio 2025 per i soggetti che versano in condizioni di invalidità per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura). I rimborsi saranno erogati in base alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura) anche per patologie o infortuni insorti precedentemente al 2014. Tra le prestazioni disponibili sono state inserite il trasporto sanitario e le prestazioni odontoiatriche, purchè queste ultime siano collegate alla patologia che ha causato l’invalidità. Per tali soggetti sarà consentita l’erogazione delle prestazioni entro un anno dalla data della cessazione della copertura sanitaria. 
Per il pacchetto maternità è stata definita l’eliminazione del limite del numero delle visite rimborsabili, con la previsione del rimborso di tutte le visite specialistiche finalizzate al monitoraggio/controllo della salute della gestante e del feto, indipendentemente dalla tipologia di visita effettuata. 
All’elenco delle prestazioni per la diagnostica si è aggiunta anche l’ecografia osteoarticolare, attraverso l’erogazione diretta ed il rimborso del Ticket SSN. Per la fisioterapia invece è stato stabilito l’inserimento delle patologie Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare (Duchenne e Becker) e amputazioni arti o segmenti di arti tra le patologie per cui è ammesso il rimborso. 
Tra i presidi e ausili medici ortopedici è stato infine definito l’inserimento dei presidi elastocompressivi antitrombo e per linfedema per arto superiore. 

Contributi con scadenza di pagamento: nuovi tassi in vigore dal 2025

Dal 1° gennaio scatta il nuovo saggio degli interessi legali al 2% annuo (INPS, circolare 3 gennaio 2025, n. 1).

L’INPS comunica che in virtù della pubblicazione del decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze (Allegato n. 1 alla circolare in commento), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata fissata al 2% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Il cambiamento avrà un impatto su vari aspetti, come il calcolo delle somme aggiuntive per il ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, per i contributi con scadenza di pagamento a partire dalla data citata, si applicherà il nuovo tasso del 2%. Per le esposizioni debitorie pendenti alla data in questione, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2 alla circolare).

La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dall’articolo 116, comma 10 della Legge n. 388/2000, laddove dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

Peraltro, l’INPS rammenta che fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

Per le esposizioni debitorie già pendenti gli interessi saranno calcolati secondo i tassi vigenti al momento delle rispettive scadenze.

Il nuovo tasso si applica anche alle prestazioni pensionistiche e di fine servizio pagate a partire dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, la misura dell’interesse del 2% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025.

 

CCNL BCC: nuovi aumenti a decorrere da gennaio 2025



Prevista la seconda tranche di aumenti per i  quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali


L’accordo del 9 luglio 2024 sottoscritto da Federcasse e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito, Uilca-Uil Credito e Assicurazioni ed applicabile ai quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ha previsto la seconda tranche di aumenti.
Di seguito i nuovi minimi.






































Livello Minimo
Area Quadri Livello 4 5.059,28
Area Quadri Livello 3 4.309,32
Area Quadri Livello 2 3.882,36
Area Quadri Livello 1 3.663,99
Area 3 Livello 4 3.266,90
Area 3 Livello 3 2.994,78
Area 3 Livello 2 2.829,28
Area 3 Livello 1 2.684,35
Area 2 Livello 2 2.517,71
Area 2 Livello 1 2.355,90
Area 1 Livello 1 2.194,12

 

Chiarimenti sull’esenzione IVA per prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello posto da una ASD in merito all’applicabilità del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 36­bis del decreto-­legge 22 giugno 2023, n. 75, per “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport” (Agenzia delle entrate, riposta 8 gennaio 2025, n. 2).

L’articolo 36­bis del D.L. n. 75/2023 dispone che le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, siano esenti dall’IVA.

 

Con vari riferimenti alla giurisprudenza unionale, l’Agenzia delle entrate sottolinea come agli Stati membri sia consentito esentare dall’IVA un numero limitato di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica. Dalla medesima giurisprudenza, inoltre, si ricava che, ai fini dell’esenzione, la prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport o dell’educazione fisica debba essere fornita da ”organismi senza fini di lucro”. 

 

La norma di cui al citato articolo 36­bis fa riferimento agli ”organismi senza fine di lucro”, che svolgono le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, ”compresi gli enti sportivi dilettantistici” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2021.

L’articolo 36­bis, nel menzionare gli ”organismi senza fine di lucro” ricomprende in tali enti principalmente quelli di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2021, che riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche, e, pertanto, fa riferimento principalmente ad enti che sono deputati a fornire come attività principale l’attività sportiva dilettantistica. Tale disposizione ha, dunque, previsto un regime di esenzione applicabile alle prestazioni che l’organismo senza fine di lucro svolge in termini di attività sportive nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, incluse quelle strettamente connesse alle medesime, prevedendo, ai fini dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, enti non lucrativi, inclusi quelli di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

 

L’Agenzia chiarisce che nella nozione di “organismi senza fini di lucro” possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e, con riferimento agli enti privati, quelli di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e gli enti ”senza scopo di lucro” come anche definiti nella circolare n. 27/E del 26 marzo 2008 e nella circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010.

In particolare, nella circolare n. 27/E del 2008 viene precisato che l’assenza dello scopo di lucro si ritiene soddisfatta in presenza di un’espressa previsione che, nell’atto costitutivo o nello statuto, escluda la finalità lucrativa dell’associazione. Tale previsione deve essere esplicitata anche attraverso la presenza di specifiche clausole che, sempre nell’atto costitutivo o nello statuto, prevedano:

– l’obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite dall’ente;

– il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione;

– l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

I predetti requisiti, oltre che risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto, devono essere anche di fatto osservati.

 

Nel caso di specie, con un accordo il Comune concede in uso e gestione il Palasport all’istante, per il periodo di un anno, unitamente all’affidamento alla stessa ASD dei servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione del Palasport. Il Comune, inoltre, si impegna ad effettuare la sorveglianza ed il controllo periodico dei dispositivi di emergenza e sicurezza posti nel Palasport, nonché a sostenere tutte le spese derivanti dall’utilizzo dei medesimi, le sostituzioni e i reintegri, nonché a versare i tributi, le utenze e le spese per la manutenzione straordinaria. Spettano all’addetto alla gestione dell’impianto, invece, l’impegno a far osservare le norme del disciplinare contenuto nell’accordo e l’assunzione di responsabilità per l’idoneità degli utenti che accedono alla struttura sportiva. Inoltre, tale accordo prevede che l’istante sia autorizzata ad effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport. In virtù di tale accordo, quindi, il Comune consente all’ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva, attraverso lo svolgimento dell’attività pubblicitaria all’interno del Palasport.

Al riguardo l’Agenzia ritiene, dunque, che la concessione in uso e gestione del Palasport da parte del Comune all’istante, oggetto dell’accordo, che costituisce una prestazione di servizi complessa, con la quale viene affidata all’ASD la gestione del Palasport unitamente anche ad altri servizi accessori, non possa rientrare nell’esenzione IVA prevista dal citato articolo 36bis, non configurando ”prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport’‘.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Milleproroghe: le novità

Il D.L. n. 202/2024 prolunga fino alla fine del 2025 la possibilità di utilizzo della causale basata sulle esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti nei contratti a tempo determinato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 3 gennaio 2025).

Il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. n. 2024/2024) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 dicembre scorso e presenta alcune novità in materia di lavoro. Innanzitutto, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà di utilizzo nei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato della causale basata sulle esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva, come previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2015.

Inoltre, sul versante del lavoro pubblico, il provvedimento limita a 3 anni a decorrere dal 2025 le facoltà assunzionali previste nell’ambito delle pubbliche amministrazioni;
Viene poi prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà per le ONLUS di accreditarsi per l’accesso alla ripartizione del cinque per mille anche se non iscritte al RUNTS;
Infine, viene assegnata al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri l’attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioniLEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.

 

CIPL Edilizia Artigianato Piacenza: determinato l’EVR per i dipendenti del settore



La seconda tranche dell’elemento variabile della retribuzione viene erogata unitamente alle retribuzioni di gennaio 2025


Le Organizzazioni datoriali edili artigiane di Piacenza e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil hanno siglato, il 12 dicembre 2024, il verbale di accordo per la determinazione dell’elemento variabile della retribuzione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani che operano nel settore dell’edilizia e affini. Le Parti dichiarano di aver raggiunto gli obiettivi a livello territoriale per il riconoscimento dell’EVR e viene determinato, nella misura del 3,45% dei minimi tabellari in vigore al 31 dicembre 2023, e suddiviso per livello di inquadramento contrattuale. L’elemento variabile della retribuzione viene erogato in due tranche, la prima erogata unitamente alle retribuzioni spettanti per dicembre 2024, la seconda unitamente alle retribuzioni spettanti per gennaio 2025. A beneficiare dell’emolumento sono i lavoratori in forza nel mese di dicembre 2024, proporzionando l’importo spettante ai mesi di servizio prestati nell’anno 2023. Per gli apprendisti viene riconosciuto nella corrispondente percentuale della retribuzione ed è riproporzionato sulla base dell’orario contrattuale individuale per i lavoratori con contratto a tempo parziale. Gli importi dell’EVR sono indicati nella tabella riportata di seguito.


































Livello EVR annuo intero EVR annuo ridotto
7 825,29 412,65
6 735,71 367,86
5 613,15 306,58
4 571,73 285,86
3 531,46 265,73
2 477,61 238,81
1 408,74 204,37

Decreto milleproroghe 2025: le disposizioni in materia fiscale

Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe) pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2024, n. 302, è entrato in vigore il 28 dicembre e prevede disposizioni urgenti in materia di termini normativi in materia di lavoro, in ambito economico e fiscale.

Il Decreto si compone di 22 articoli che recano disposizioni urgenti in materia di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024, riguardanti vari ambiti, tra cui turismo, sport, agricoltura e pubblica amministrazione.

 

L’articolo 3 al comma 1, in particolare, stabilisce la proroga al 30 novembre 2025 del termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull’IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia COVID-19. Il comma 2, poi, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 31-octies, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alla sospensione della responsabilità per l’inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, siano prorogate al 30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU). Il comma 3 modifica l’articolo 15-bis, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all’Agenzia del demanio, estendendo il termine di presentazione dell’istanza di trasferimento fino al 31 dicembre 2025. A seguire, il comma 6 prevede che il divieto di fatturazione elettronica di cui all’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sia prorogato fino al 31 marzo 2025.  Infine, il comma 9, apportando modifiche all’articolo 1, comma 683, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell’articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026“.

 

L’articolo 12 del nuovo Milleproroghe, relativamente al regime del 5 per mille riservato alle ONLUS, all’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, proroga di un anno il periodo di transitorietà del cinque per mille dell’IRPEF.

 

L’articolo 13 interviene sull’articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, per prorogare al 31 marzo 2025 il termine entro il quale scatta l’obbligo, per alcune categorie di imprese, di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali.

 

Infine, per quanto riguarda il settore turistico, l’articolo 14 prevede:

  • la proroga fino al 31 ottobre 2025 del termine per la conclusione di alcuni interventi, rispetto ai quali è previsto, a favore delle imprese turistiche, il riconoscimento di due contributi: uno sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute, l’altro sotto forma di contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione;

  • la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di impianti fotovoltaici all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024;

  • la proroga del termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

CCNL Federcasa: prevista a gennaio la prima rata dell’ Una Tantum

Erogata la prima quota pari a 1/4 dell’importo complessivo con la busta paga di gennaio

Con il verbale di accordo firmato il 6 novembre 2024, le Parti sociali Federcasa, Fp-Cisl, Uil-Fpl e Fesica Confsal hanno previsto, per l’anno 2022, a ciascun lavoratore in servizio una indennità Una Tantum pari al 3% del valore tabellare al 31 dicembre 2021 per quattordici mensilità.
Per l’anno 2023 è riconosciuta in misura pari al 3% e per periodo 1° gennaio 2024 – 30 novembre 2024 è riconosciuta in misura pari al 7%, dedotta l’indennità di vacanza contrattuale effettivamente erogata dalle aziende.
La prima rata, pari a 1/4 dell’importo complessivo viene erogata con la busta paga di gennaio.
Gli importi a titolo di Una Tantum sono privi di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti e vengono corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione alla effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo dal gennaio 2022 al novembre 2024 inclusi e all’orario di lavoro part time o full time effettivamente svolto, ferma restando la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell’erogazione.

Esonero contributivo per parità di genere: avviata la campagna di acquisizione delle domande

I datori di lavoro privati, che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2024, possono presentare le richieste fino al 30 aprile 2025 (INPS, messaggio 30 dicembre 2024, n. 4479).

L’INPS ha comunicato di aver avviato la campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la cosiddetta “Certificazione della parità di genere” (articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006) entro il 31 dicembre 2024.

In particolare, l’articolo 5 della Legge n. 162/2021, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione in questione.
Al riguardo, l’INPS ha reso noto che i datori di lavoro privati, che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il termine citato del 31 dicembre 2024, possono presentare all’INPS, fino al 30 aprile 2025, attraverso lo specifico modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN“, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione. 

In materia di elaborazione delle istanze, va evidenziato che le domande volte al riconoscimento dell’esonero in trattazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle richieste, ovvero il prossimo 30 aprile.

Ai fini di una corretta gestione delle richieste di esonero, l’INPS chiarisce, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano già ricevuto l’accoglimento della domanda di esonero, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.