Assegno sociale: il diritto spetta anche in caso di rinuncia al mantenimento


L’assegno sociale spetta anche al richiedente che abbia rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato, non essendo richiesto che lo stato di bisogno sia anche incolpevole. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 ottobre 2022, n. 29109.


La Corte d’appello di Trento respingeva il gravame avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno sociale, rilevando che l’interessata aveva rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato e quindi non versava in stato di bisogno; la stessa Corte accoglieva, inoltre, la pretesa dell’INPS, volta ad ottenere la restituzione delle somme percepite fino al provvedimento di revoca assunto in autotutela.


La donna ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, censurando la stessa per l’ erronea interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno sociale, con particolare riferimento allo stato di bisogno.


La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ribadendo i principi espressi in recenti pronunce rese in fattispecie analoghe.


In particolare, i Giudici di legittimità hanno ricordato che la disciplina normativa di riferimento non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell’accesso al diritto, né ai fini della misura dell’assegno sociale. La legge, difatti, prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, che, per essere normativamente rilevante, non deve essere anche incolpevole: la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva, difatti, nella sua mera oggettività.
Il Collegio non ha, inoltre, mancato di rilevare che l’assegno sociale è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti: ne deriva che all’assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell’assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito.
Ciò posto, la Corte ha ritenuto non conforme ai principi di diritto espressi la sentenza impugnata, avendo la stessa errato nel rigettare la richiesta sul rilievo che la rinuncia all’assegno di mantenimento possa equivalere ad ammissione dell’insussistenza dello stato di bisogno o comunque valga ad escludere la configurabilità di tale requisito.

Allegazione documentazione sanitaria: estensione a patronati e medici certificatori


In materia di invalidità civile, l’Inps abilita patronati e medici certificatori alla allegazione della documentazione sanitaria per la definizione agli atti delle domande di invalidità civile (Comunicato 4 ottobre 2022).

A decorrere dal 1° ottobre scorso, l’Istituto ha esteso agli Istituti di patronato e ai medici certificatori la possibilità, già fornita all’utente interessato, di allegare la documentazione sanitaria per l’accertamento medico legale e la definizione agli atti delle domande di prima istanza nelle regioni in convenzione o revisione di invalidità civile.
Gli operatori degli Istituti di Patronato e i medici certificatori, che forniscono assistenza al cittadino, possono accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’Inps, autenticandosi con le proprie credenziali di identità digitale.
I medesimi Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, potranno inoltrare la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti.
Successivamente alla trasmissione, il documento è reso disponibile alla commissione medica Inps, che può consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti (senza convocare il cittadino a visita medico-legale), che viene trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, il cittadino viene convocato a visita diretta.


Sisma Abruzzo: operatività della sospensione dei versamenti contributivi


La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, ex art. 2, DPCM n. 3754/2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi operanti nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo alla data del 6 aprile 2009, non si applica con riguardo agli obblighi contributivi dovuti in relazione ai lavoratori assunti successivamente alla data del sisma. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 28 settembre 2022, n. 28206.


La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva dichiarato illegittimo l’avviso di addebito con cui era stato negato ad un contribuente il diritto alla sospensione dei versamenti contributivi (art. 2 DPCM 3754/09), previsto in ragione del sisma del 2009.
I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto applicabile la sospensione anche ai contributi dovuti in relazione a lavoratori assunti successivamente alla data del sisma.


Il Collegio, ritenendo non condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, ha rilevato che il beneficio oggetto di causa non può essere strutturalmente riconosciuto rispetto a lavoratori assunti dopo l’evento calamitoso del 2009, in considerazione del fatto che lo stesso è stato previsto con lo scopo di aiutare le imprese danneggiate dal terremoto, evitando a queste di pagare i contributi e lasciando quindi ad esse una maggiore disponibilità di denaro per fronteggiare l’emergenza; la norma che ha previsto la sospensione in argomento non si occupa, invece, delle imprese, come quella del caso sottoposto ad esame, che, sulla base di valutazioni economiche, operino assunzioni future; queste ultime possono, piuttosto, interpretarsi come sintomo dell’ assenza di un rischio di chiusura o di ridimensionamento dell’attività a causa dell’evento. Ne discende che la richiamata sospensione non possa spettare in relazione ai lavoratori assunti successivamente all’evento sismico.


Sulla sorta di tali presupposti, i Giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall’art. 2 del dpcm n. 3754 del 2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi anche del settore agricolo operanti alla data dell’evento sismico nei comuni interessati dal sisma del 6.4.09 in Abruzzo, trova applicazione nei confronti degli obblighi contributivi previdenziali dovuti in relazione ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma.

Invalidità civile e assegno sociale: controlli reddituali


L’Inps ha individuato, per il 2018, 36.763 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi 2019 (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità né hanno dato riscontro ad apposito sollecito relativamente all’invalidità civile e all’assegno sociale. Ai soggetti che sono rimasti inadempienti rispetto, l’Inps procede alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento (Messaggio 12 settembre 2022, n. 3350).

Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’Inps procede secondo le seguenti modalità:
– estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 66 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
– invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadisce l’esigenza di un riscontro reddituale;
– entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”;
– trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procede alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invia ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
– allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione viene revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). La comunicazione di revoca della prestazione viene inviata all’utente con raccomanda A/R.
La lavorazione riguardua i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2018 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.
L’Inps provvede a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale nonché ad invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procede alla sospensione della prestazione relativamente agli anni di reddito 2018 (non dichiarati), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.


Tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avvengono tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’interessato può operare la necessaria ricostituzione reddituale direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’identità Elettronica (CIE). Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008”, ovvero tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Inps.

Pensione anticipata per lavoro discontinuo: non spetta alla lavoratrice domestica


La deroga stabilita dall’art. 2, co.3, lett. b), d. Igs. n. 503/92 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e non opera, quindi, a vantaggio dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (Corte di Cassazione, Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26320).


La Corte d’appello di Roma negava ad una lavoratrice domestica il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (art. 2, co.3, lett. b), d.Igs. n.503/92), difettando in capo a quest’ultima il requisito contributivo normativamente richiesto, ovvero l’occupazione per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare. La stessa, durante gli anni di lavoro domestico, era stata occupata per periodi inferiori a 52 settimane per l’effetto delle norme di accreditamento dei contributi.
In particolare, secondo la consulenza recepita in sentenza, la lavoratrice aveva lavorato oltre le 24 ore settimanali, e quindi senza diritto a essere considerata come lavoratrice discontinua.


La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la sentenza d’appello avesse errato nell’escludere, dai 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, gli anni di lavoro domestico, in quanto, per sei annualità, il lavoro domestico prestato ebbe una durata inferiore all’anno.


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la deroga stabilita dall’art. 2, co.3, lett. b), d. Igs. n. 503/92 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare (“di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”) non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e non opera, quindi, a vantaggio dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali.


Il Collegio ha ritenuto, inoltre, non condivisibile la tesi della ricorrente che escludeva la rilevanza del criterio delle 24 ore di lavoro settimanale ai fini della contribuzione domestica, siccome non previsto da alcuna norma di legge; al contrario, tale requisito è, difatti, considerato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3044/12), sulla base dell’art. 7, co.6 d.l. n.463/83, conv. in I. n.638/83.


La lavoratrice deduceva, infine, che per sei annualità il lavoro prestato ebbe una durata effettiva inferiore all’intero anno solare, rientrandosi, pertanto, nel campo di applicazione della deroga normativamente prevista. Tale motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, dal momento che richiedeva, fuori dai limiti dell’art. 360, co.1, n.5 c.p.c., un accertamento di fatto quale l’accertamento che la prestazione lavorativa fosse stata inferiore all’intero anno solare.

Contributi artigiani: esclusi dalla base imponibile gli utili dei soci di capitale


7 set 2022 Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi INPS gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, inclusi tra i redditi di capitale (Corte di Cassazione, Ordinanza 25 agosto 2022, n. 25341).


La Corte d’Appello territoriale accoglieva l’opposizione proposta nei confronti dell’INPS avverso l’avviso di addebito con il quale veniva richiesto ad un lavoratore il pagamento dei contributi di cui era stato omesso il versamento alla Gestione Artigiani relativi ai redditi di partecipazione alle società di capitali nelle quali lo stesso rivestiva esclusivamente il ruolo di socio.


Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, postulando la tesi secondo cui nella base imponibile, ai fini dell’individuazione della contribuzione previdenziale dovuta ai lavoratori autonomi e della prestazione pensionistica adeguata, si debbano comprendere tutti i redditi di impresa, a prescindere che gli stessi siano il frutto della partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o a una società di capitali.


I Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, dando continuità all’orientamento secondo cui, poiché la normativa previdenziale (art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella L. n. 438/1992) individua, quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che, secondo il TUIR, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa sono inclusi tra i redditi di capitale, questi ultimi devono ritenersi esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi INPS.


INPS: prestazioni all’estero e accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2022/2023


L’Inps ha fornito precisazioni sul pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2022 e 2023 (Messaggio 6 settembre 2022, n. 3286).

Al fine di razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’Istituto ha chiesto a Citibank NA di escludere dall’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni. Pertanto, è stato valutato opportuno non inviare la richiesta di produrre la prova di esistenza in vita ai seguenti gruppi di soggetti: A) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere. L’Istituto ha stipulato con Deutsche Rentenversicherung  (DRV) e Ufficio centrale di compensazione (UCC) accordi di scambio delle informazioni di decesso, che riguardano un numero considerevole di pensionati residenti in Germania e in Svizzera, e che hanno già dato prova di sufficiente affidabilità, rendendo superflue ulteriori verifiche. Si sottolinea che tale decisione non riguarda tutti i pensionati residenti in Germania e in Svizzera, ma solo quelli che sono titolari anche di prestazioni a carico delle suddette Istituzioni e per i quali vengono scambiate le informazioni; B) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese; C) pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP); D) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica. Infatti, la riscossione personale presso il Partner d’appoggio della Banca è considerata prova sufficiente dell’esistenza in vita, poiché le agenzie Western Union accertano, all’atto dell’incasso, l’identità del beneficiario attraverso documenti validi con foto; E) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank NA a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.


Citibank NA avvia la verifica dell’esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati residenti nei Paesi compresi nella lista. La modulistica è stata redatta sia in lingua italiana sia, a seconda del Paese di destinazione, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese. Con riferimento ai pensionati residenti in Svizzera, Citibank NA invierà la lettera e il modulo in tre lingue, italiano, francese e tedesco.
Nelle citate lettere esplicative è indicata anche la data di restituzione del modulo di attestazione dell’esistenza in vita.
La lettera riporterà le seguenti informazioni:
-le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;
-la richiesta di documentazione di supporto (fotocopia di un valido documento d’identità del pensionato con foto);
-le indicazioni per contattare il Servizio Citibank NA di assistenza ai pensionati.
Per consentire un’ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle attestazioni, il modulo sarà personalizzato per ciascun pensionato. Per questo motivo gli interessati dovranno utilizzare il modulo ricevuto da Citibank NA e non potranno essere utilizzati moduli in bianco.
Nel caso in cui un pensionato non riceva il modulo o lo smarrisca, dovrà contattare il Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.
Le informazioni in merito all’avvio dell’accertamento generalizzato e alle modalità da seguire per il completamento del processo, anche con riguardo alla localizzazione del pagamento agli sportelli del Partner d’appoggio, saranno portate a conoscenza dei pensionati attraverso il sito web della Banca (www.inps.citi.com).
Citibank NA ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le seguenti diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita.

Prorogata l’indennità mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa


Disposta la proroga, al 31.12.2022, dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Siciliana.


 


Per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, i quali cessino di percepire l’indennità di disoccupazione denominata NASpI nell’anno 2020, è stata prevista la possibilità di richiedere alla Regione stessa un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, limitatamente al periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.
Successivamente, l’indennità in argomento è stata concessa dalla Regione Siciliana, in continuità con il precedente periodo, fino al 31 dicembre 2021.
Infine, è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i succitati lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Siciliana, prevedendo la copertura dei relativi oneri pari a 1,4 milioni di euro per il 2022.
L’indennità è concessa dalla Regione Siciliana in continuità con i precedenti periodi e previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’Inps (Messaggio Inps 3134/2022).

ANF lavoratori extracomunitari: istruzioni INPS


3 ago 2022 L’INPS, in applicazione al dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2022, ha fornito istruzioni in materia di assegno per il nucleo familiare per i familiari, residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo, di lavoratore extracomunitario, cittadino di Paese terzo, titolare di permesso unico lavoro o soggiornante di lungo periodo. (Circolare 2 agosto 2022, n. 95).


Con la circolare in oggetto l’INPS ha fornito le indicazioni amministrative in merito alla documentazione da acquisire e alle verifiche da effettuare per la definizione del diritto e della misura dell’ANF ai fini del recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022, in base alla quale la prestazione di Assegno per il nucleo familiare erogata dall’Inps ai lavoratori del settore privato e ai titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente spetta anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia.

Requisiti del nucleo e reddituali


Per il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’Assegno rilevano:


– tipologia di nucleo familiare;


– numero dei componenti il nucleo familiare;


– reddito complessivo del nucleo familiare.


La prestazione è, infatti, erogata per importi decrescenti in base a scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.


Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per i nuclei che comprendono soggetti inabili e per i nuclei monoparentali.


Con riguardo al nucleo, in esso sono compresi i coniugi e i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro; rimane escluso, invece, il coniuge legalmente ed effettivamente separato.


Possono inoltre fare parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.


Con riferimento al reddito familiare, rileva quello assoggettabile all’IRPEF che sia stato conseguito dai predetti componenti nell’anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno; questo ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell’anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare.


L’Assegno in esame non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Documentazione richiesta


Il cittadino straniero non appartenente all’Unione europea può utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.


Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale.


Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.


Nei casi in cui non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all’estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente l’ANF, gli stessi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale o mediante apposizione di “apostilla”.
Anche i redditi prodotti all’estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.

Diritto e misura dell’ANF per familiari residenti in un Paese terzo


Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all’Istituto da cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all’estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati i documenti che attestino:


– lo stato civile del richiedente;


– lo stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell’ANF;


– il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l’ANF);


– i redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi per il periodo di riferimento della domanda di ANF;


– eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.


L’Istituto ricorda, altresì, che, in aggiunta alla documentazione già indicata dalla normativa, deve essere inoltrata ulteriore documentazione nei seguenti casi:


– inclusione di familiari nel nucleo del richiedente;


– applicazione dell’aumento dei livelli reddituali;


– riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi.

INPGI Gestione separata: versamento contributi minimi 2022



L’INPGI ha fornito le istruzioni per la corretta esecuzione del versamento del contributo soggettivo minimo dovuto, per l’anno 2022, da giornalisti e pubblicisti che operano in forma autonoma. (Circolare 01 luglio 2022, n. 7).


Tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata INPGI che nel corso dell’anno 2022 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale per l’anno 2022.
Il contributo minimo è dovuto nella misura ridotta del 50 per cento dai giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni. In particolare, possono versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti) con decorrenza successiva al 31 luglio 2017.
Anche per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2022 risultino già pensionati (titolari di un trattamento pensionistico diretto) il contributo soggettivo minimo dovuto è pari al 50 per cento di quello ordinario. La riduzione non si applica ai titolari di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta) e di assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili.


Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2022 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. Ai fini dell’esonero è necessario comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Sono esentati dal versamento del contributo minimo, inoltre, i giornalisti iscritti alla Gestione separata che – alla data del 31/07/2022 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2022 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica.
I giornalisti esentati dal versamento, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell’anno 2022 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.


Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2022 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2023), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.


MISURA DEL CONTRIBUTO




























TIPO CONTRIBUTO

Contributo minimo ordinario

Contributo minimo ridotto (per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)

Contributo minimo ridotto (per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)

Reddito minimo di riferimento 2.184,39 1.092,20 2.184,39
Contributo Soggettivo (12%) 262,13 131,06 131,06
Contributo Integrativo (4%) 87,38 43,69 87,38
Contributo di maternità 40,39 40,39 40,39
Totale contributo minimo 2022 389,90 215,14 258,83


TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO


Il pagamento del contributo minimo per l’anno 2022 deve essere effettuato entro il 31 Luglio 2022, utilizzando il Modello F24-accise. In sede di compilazione del Modello di pagamento devono essere utilizzati i seguenti codici:
– Ente = P
– Provincia = (lasciare vuoto)
– Codice tributo = G001
– Codice identificativo = 22222
– Mese = 01
– Anno di riferimento = 2022


In alternativa il pagamento può essere effettuato mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2022 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.